Accordo quadroTitolo X

Art. 61

Entrata in vigore, applicazione provvisoria, durata e denuncia

In vigore dal 29 ott 2020
Entrata in vigore, applicazione provvisoria, durata e denuncia 1.Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno dalla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine. 2.Fatto salvo il paragrafo 1, l'Australia e l'Unione possono applicare provvisoriamente disposizioni del presente accordo definite congiuntamente in attesa della sua entrata in vigore. L'applicazione provvisoria ha inizio il trentesimo giorno dalla data in cui l'Australia e l'Unione si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine. 3.Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle parti può comunicare per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciarlo. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la notifica.
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Entrata in vigore, applicazione provvisoria, durata e denuncia (Art. 61 Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo