Accordo quadroTitolo X

Art. 62

Notifiche

In vigore dal 29 ott 2020
Notifiche Le notifiche a norma dell' sono indirizzate, rispettivamente, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea o al Dipartimento degli Affari esteri e del Commercio dell'Australia, o agli organismi che ad essi subentreranno.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136#art-aq-62

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Notifiche (Art. 62 Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo