Accordo quadro›Titolo X
Art. 62
Notifiche
In vigore dal 29 ott 2020
Notifiche
Le notifiche a norma dell' sono indirizzate, rispettivamente, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea o al Dipartimento degli Affari esteri e del Commercio dell'Australia, o agli organismi che ad essi subentreranno.
Storico versioni
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