Accordo quadro›Titolo X
Art. 61
61 / 64Entrata in vigore, applicazione provvisoria, durata e denuncia
In vigore dal 29 ott 2020
Entrata in vigore, applicazione provvisoria, durata e denuncia
1.Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno dalla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine.
2.Fatto salvo il paragrafo 1, l'Australia e l'Unione possono applicare provvisoriamente disposizioni del presente accordo definite congiuntamente in attesa della sua entrata in vigore. L'applicazione provvisoria ha inizio il trentesimo giorno dalla data in cui l'Australia e l'Unione si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine.
3.Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.
Ciascuna delle parti può comunicare per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciarlo. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la notifica.
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