Accordo quadro›Titolo II
Art. 5
Gestione delle crisi
In vigore dal 29 ott 2020
Gestione delle crisi
1. Le parti ribadiscono il loro impegno a cooperare per promuovere la pace e la stabilità a livello internazionale.
2. A tal fine, esaminano le possibilità di coordinare le attività di gestione delle crisi, inclusa la possibile cooperazione nelle operazioni di gestione delle crisi.
3. Le parti si adoperano per l'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia che istituisce un quadro per la partecipazione dell'Australia alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea.
Storico versioni
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