Accordo quadro›Titolo II
Art. 3
Dialogo politico
In vigore dal 29 ott 2020
Dialogo politico
1.Le parti convengono di rafforzare il loro dialogo politico regolare.
2.Il dialogo politico ha l'obiettivo di:
a) promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali;
b) rafforzare gli approcci comuni delle parti e individuare possibilità di cooperazione nell'ambito delle sfide e delle questioni mondiali e regionali.
3.Il dialogo tra le parti si svolge in particolare nelle seguenti forme:
a) consultazioni, riunioni e visite a livello di leader, da tenersi ogniqualvolta le parti lo ritengano necessario;
b) consultazioni, riunioni e visite a livello ministeriale, comprese consultazioni a livello dei ministri degli Esteri, e riunioni ministeriali in materia di commercio e altre questioni stabilite dalle parti, che si svolgono in date e luoghi stabiliti dalle parti;
c) riunioni periodiche a livello di alti funzionari, che si terranno, come opportuno, riguardo a questioni bilaterali, politica estera, sicurezza internazionale, lotta al terrorismo, commercio, cooperazione allo sviluppo, cambiamento climatico e altre questioni, come stabilito dalle parti;
d) dialoghi settoriali su questioni di interesse comune;
e) scambi di delegazioni e altri contatti tra il Parlamento dell'Australia e il Parlamento europeo.
Storico versioni
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