Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 28 ott 2020
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall' della Convenzione medesima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-08;134#art-rd-2