Art. 3

Designazione dell'autorità nazionale competente e del punto di contatto nazionale

In vigore dal 28 ott 2020
Designazione dell'autorità nazionale competente e del punto di contatto nazionale 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è designato quale autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni stabilite dalla Convenzione di cui all', nonché quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni, ai sensi dell', paragrafo 4, della Convenzione medesima. 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità per assicurare il coordinamento delle attività di raccolta dei dati di monitoraggio, ai fini della piena ed efficace attuazione della Convenzione di cui all'.
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Designazione dell'autorità nazionale competente e del punto di contatto nazionale (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo