Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 5 ott 2020
1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all' a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo II, lettera e), del Protocollo di cui all', comma 1, lettera a), e dall'articolo II, lettera e), del Protocollo di cui all', comma 1, lettera b).
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urn:nir:stato:legge:2020-07-23;97#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo