Art. 4

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 5 ott 2020
1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafi H e K, lettera a), del Protocollo emendativo di cui all', comma 1, lettera a), pari a euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafo K, lettera c), del Protocollo di cui all', comma 1, lettera a), e dall'articolo I, paragrafo C, del Protocollo di cui all', comma 1, lettera b), si farà fronte, fermo restando quanto previsto dall' della legge 5 marzo 1985, n. 131, con apposito provvedimento legislativo.
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Disposizioni finanziarie (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo