Art. 2 · Ordine di esecuzione

Art. 2

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Ordine di esecuzione

In vigore dal 5 ott 2020
1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all' a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo II, lettera e), del Protocollo di cui all', comma 1, lettera a), e dall'articolo II, lettera e), del Protocollo di cui all', comma 1, lettera b).
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