Convenzione

Art. 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA INTERNAZIONALE

In vigore dal 5 ago 2020
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA INTERNAZIONALE 1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. 2. Ai fini del presente Articolo, gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di navi o di aeromobili, in traffico internazionale, comprendono: a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili; e b) gli utili derivanti dalla utilizzazione, manutenzione o noleggio di container (inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di container) impiegati per il trasporto di beni o merci, se tale noleggio o tale utilizzazione, manutenzione o noleggio sono accessori rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
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