Convenzione
Art. 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA INTERNAZIONALE
In vigore dal 5 ago 2020
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA INTERNAZIONALE
1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
2. Ai fini del presente Articolo, gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di navi o di aeromobili, in traffico internazionale, comprendono:
a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili; e
b) gli utili derivanti dalla utilizzazione, manutenzione o noleggio di container (inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di container) impiegati per il trasporto di beni o merci, se tale noleggio o tale utilizzazione, manutenzione o noleggio sono accessori rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2020-07-17;92#art-c-8