Convenzione
Art. 11
INTERESSI
In vigore dal 5 ago 2020
INTERESSI
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili anche in detto Stato in conformità con la legislazione di tale Stato, ma se il beneiiciario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se il beneficiario effettivo è un organismo statutario o un'agenzia di finanziamento all'esportazione;
b) il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se il beneficiario effettivo è un fondo pensione riconosciuto;
c) il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi in tutti gli altri casi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente ed il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se il residente è:
a) uno Stato contraente, una sua suddivisione politica o ente di diritto pubblico, ivi compresa la Banca Centrale di detto Stato;
oppure tali interessi sono pagati:
b) dallo Stato da cui gli interessi provengono o da una sua suddivisione politica o ente locale: o
c) in relazione a un prestito, una richiesta di debito o un credito dovuto o effettuato, fornito, garantito o assicurato da detto Stato o una sua suddivisione politica o ente locale; o
d) su una vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientitiche o su una vendita a credito di beni o merci da parte di un'impresa di uno Stato contraente ad un'impresa dell'altro Stato contraente; o
e) in relazione a prestiti o crediti di qualsiasi natura concessi da una banca, ma soltanto se il prestito o credito considerato è concesso per un periodo non inferiore a tre anni; o
f) da una istituzione finanziaria di uno Stato contraente ad una istituzione finanziaria dell'altro Stato contraente.
4. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca o recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a tali titoli od obbligazioni, nonché i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. Le penalità di mora per ritardato pagamento non costituiscono pagamenti di interessi ai fini del presente Articolo.
Il termine "interessi" non include alcun elemento considerato come dividendo ai sensi delle disposizioni dell'Articoio 10.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli o 14.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è detto Stato, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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