Convenzione

Art. 10

DIVIDENDI

In vigore dal 5 ago 2020
DIVIDENDI 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per ccnto dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una partnership) che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è un fondo pensione riconosciuto; c) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. Le autorita competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione delle presenti limitazioni. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano: a) ai dividendi pagati da una società residente della Colombia con utili che non sono stati assoggettati all'imposta sul reddito a livello della società in conformità alla legislazione della Colombia; o b) quando gli utili di un residente dell'Italia che sono attribuibili ad una stabile organizzazione in Colombia non sono stati assoggettati a tassazione in Colombia in conformità alla legislazione colombiana, e tali utili, all'atto del loro trasferimento dalla Colombia, sono considerati come equivalenti ai dividendi in conformità alla legislazione della Colombia. Tali dividendi o utili equivalenti ai dividendi sono invece imponibili in Colombia ad un'aliquota non superiore al 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi o utili equivalenti ai dividendi. 4. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente di cui è residente la società distributrice. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato contraente una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli o 14. 6. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2020-07-17;92#art-c-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo