Protocollo
Art. 4
Elementi fondamentali di un sistema di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti
In vigore dal 5 ago 2020
Ai sensi del presente Protocollo, ciascuna Parte istituisce e mantiene un registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti accessibile al pubblico che:
a) distingue per impianto i dati relativi alle fonti puntuali;
b) presenta i dati relativi alle fonti diffuse;
c) presenta i dati in funzione della sostanza inquinante o dei rifiuti, a seconda dei casi;
d) tiene conto separatamente delle emissioni nell'atmosfera, nel suolo e nell'acqua;
e) comprende informazioni sui trasferimenti;
f) si basa su relazioni periodiche obbligatorie;
g) contiene dati standardizzati e aggiornati, prevede un numero ridotto di soglie di notifica standardizzate ed eventualmente disposizioni circoscritte a tutela della riservatezza;
h) è coerente e concepito in modo da permettere una consultazione agevole e l'accesso da parte del pubblico, anche in forma elettronica;
i) permette la partecipazione del pubblico alla sua elaborazione e modifica;
j) è costituito da una banca dati strutturata e computerizzata o da diverse banche dati tra loro collegate e gestite dall'autorità competente.
Storico versioni
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