Protocollo
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 5 ago 2020
Ai fini del presente Protocollo:
1. per «Parte» si intende, salvo diversa indicazione, uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica di cui all' che abbia convenuto di essere vincolato/a dal presente Protocollo e per il/la quale il Protocollo sia in vigore;
2. per «Convenzione» si intende la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998;
3. per «pubblico» si intende una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, organizzazioni o gruppi costituiti da tali persone;
4. per «impianto» si intende una o più installazioni sullo stesso sito o su siti attigui, appartenenti o gestite dalla stessa persona fisica o giuridica;
5. per «autorità competente» si intendono le autorità nazionali o qualsiasi altro organismo competente designato da una delle Parti per gestire un sistema nazionale di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti;
6. per «sostanza inquinante» si intende qualsiasi sostanza o gruppo di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o la salute umana a causa delle loro proprietà e della loro introduzione nell'ambiente;
7. per «emissione» si intende qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell'ambiente in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi il versamento, l'emissione, lo scarico, l'iniezione e lo smaltimento o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue;
8. per «trasferimento fuori sito» si intende lo spostamento oltre i confini dell'impianto di sostanze inquinanti o rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero e di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento;
9. per «fonti diffuse» si intendono le numerose fonti disperse o di dimensioni ridotte che possono emettere sostanze inquinanti nel suolo, nell'atmosfera o nell'acqua, il cui impatto combinato su tali comparti può essere significativo e per le quali non è pratico raccogliere relazioni per ciascuna fonte separata;
10. l'aggettivo «nazionale», usato con riferimento agli obblighi imposti dal presente Protocollo alle Parti che sono organizzazioni regionali d'integrazione economica, si intende riferito alla regione in questione salvo diversa indicazione;
11. per «rifiuti» si intendono sostanze od oggetti:
a) smaltiti o recuperati,
b) destinati allo smaltimento o al recupero, oppure
c) da smaltire o da recuperare ai sensi delle leggi nazionali,
12. per «rifiuti pericolosi» si intendono i rifiuti definiti pericolosi ai sensi delle leggi nazionali;
13. per «altri rifiuti» si intendono i rifiuti diversi da quelli pericolosi;
14. per «acque reflue» si intendono le acque usate contenenti sostanze od oggetti disciplinate dalle leggi nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2020-07-17;91#art-p-2