Protocollo

Art. 3

Disposizioni generali

In vigore dal 5 ago 2020
1. Ciascuna Parte adotta i necessari provvedimenti legislativi, regolamentari e di altra natura e le pertinenti misure di esecuzione al fine di attuare il presente Protocollo. 2. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano il diritto delle Parti di mantenere o istituire un registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti più ampio o più accessibile al pubblico di quanto imposto dal presente Protocollo. 3. Ciascuna Parte adotta le misure atte a garantire che il pubblico e i dipendenti di un impianto che denuncino ad autorità pubbliche una violazione della normativa nazionale di attuazione del presente Protocollo da parte di un impianto non siano danneggiati, perseguitati o molestati dai responsabili dell'impianto o dalle autorità pubbliche per avere denunciato la violazione. 4. Nell'attuare il presente Protocollo ciascuna Parte segue l'approccio precauzionale sancito nel principio n. 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992. 5. Per limitare la duplicazione delle relazioni, i sistemi di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti possono essere integrati, nella misura del possibile, con fonti d'informazione esistenti, quali meccanismi di notificazione coperti da licenza o autorizzazione di esercizio. 6. Le Parti si sforzano di raggiungere una convergenza tra i registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2020-07-17;91#art-p-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo