Art. 8
Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea
In vigore dal 2 nov 2019
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all', comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2017/1852;
b) coordinare e raccordare le disposizioni dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 con gli obblighi internazionali in materia fiscale, ivi compresa la Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 22 marzo 1993, n. 99;
c) procedere, oltre a quanto previsto dalla lettera a), alla modifica delle altre disposizioni nazionali al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2017/1852, tenuto conto anche degli obblighi internazionali in materia fiscale di cui alla lettera b);
d) fissare i principi e le modalità di interazione con i procedimenti giurisdizionali nazionali per assicurare la puntuale attuazione di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2017/1852, con particolare riferimento alle facoltà di cui all' della medesima direttiva.
2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 893.750 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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