Art. 16
Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
In vigore dal 2 nov 2019
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e della direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all', comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riformare il sistema di responsabilità estesa del produttore, in attuazione delle disposizioni di cui all' della direttiva (UE) 2018/851 e all' della direttiva (UE) 2018/852, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) procedere al riordino dei principi generali di riferimento nel rispetto degli obiettivi ambientali, della tutela della concorrenza nonché del ruolo degli enti locali;
2) definire i modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere e stabilire procedure omogenee per il riconoscimento;
3) prevedere una disciplina sanzionatoria per ogni soggetto obbligato della filiera;
4) definire la natura del contributo ambientale, l'ambito di applicazione e le modalità di determinazione in relazione alla copertura dei costi di gestione, nonché prevedere adeguati sistemi di garanzia;
5) nel rispetto del principio di concorrenza, promuovere l'accesso alle infrastrutture di raccolta differenziata e selezione da parte dei sistemi di responsabilità estesa autorizzati, in condizioni di parità tra loro, ed estendere l'obbligo di raccolta all'intero anno di riferimento, indipendentemente dall'intervenuto conseguimento dell'obiettivo fissato;
6) prevedere, nell'ambito della responsabilità estesa, l'obbligo di sviluppare attività di comunicazione e di informazione univoche, chiare e immediate, ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di raccolta differenziata, di riutilizzo e di recupero dei rifiuti;
7) disciplinare le attività di vigilanza e controllo sui sistemi di gestione;
8) prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi di riciclo definiti a livello nazionale e dell'Unione europea;
b) modificare ed estendere il sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti assolvendo alle seguenti funzioni:
1) consentire, anche attraverso l'istituzione di un Registro elettronico nazionale, la trasmissione, da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantità, alla natura e all'origine dei rifiuti prodotti e gestiti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, dalle operazioni di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. I costi del Registro sono posti a carico degli operatori;
2) garantire l'omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico, dei formulari di trasporto e del catasto dei rifiuti, per la trasmissione dei relativi dati al Registro elettronico nazionale, anche al fine di conseguire una maggior efficacia delle attività di controllo;
3) agevolare l'adozione di politiche di sviluppo e di analisi di sostenibilità ambientale ed economica per migliorare le strategie di economia circolare e l'individuazione dei fabbisogni di impianti collegati alla gestione dei rifiuti;
4) perseguire l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese in una prospettiva di semplificazione e di proporzionalità;
5) garantire l'acquisizione dei dati relativi alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti nel Registro elettronico nazionale;
6) procedere alla revisione del sistema sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilità, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità in funzione dell'attività svolta, della pericolosità dei rifiuti e delle dimensioni dell'impresa;
7) garantire l'accesso al Registro elettronico in tempo reale da parte di tutte le autorità preposte ai controlli;
c) riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni, di cui agli articoli 183, 184 e 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione delle disposizioni di cui all', numero 3), della direttiva (UE) 2018/851 e all', numero 2), della direttiva (UE) 2018/852, e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale;
d) razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario al fine di incoraggiare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, ai sensi dell', paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, di attuare le disposizioni di cui all'allegato IV-bis alla medesima direttiva (UE) 2008/98/CE nonché di garantire il perseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui all', numero 12), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) prevenire la formazione dei rifiuti, incentivando comunque una gestione più oculata degli stessi da parte degli utenti;
2) individuare uno o più sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio «chi inquina paga»;
3) riformare il tributo per il conferimento in discarica di cui all', commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni dell' della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall', numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) disporre che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data, nelle more dell'adozione dei decreti e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all' della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851;
2) istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
f) al fine di garantire la corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti, prevedere e agevolare l'impiego di appositi strumenti e misure per promuovere il mercato di prodotti e materiali riciclati e lo scambio di beni riutilizzabili;
g) al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e di riciclo dei rifiuti urbani stabiliti dalle disposizioni di cui all', numero 12), della direttiva (UE) 2018/851 e in attuazione delle disposizioni di cui all', numero 19), della medesima direttiva, prevedere che entro il 31 dicembre 2020 i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato su tutto il territorio nazionale, nonché misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e di quelli consegnati agli impianti di trattamento nonché lo sviluppo di sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica, predisponendo altresì sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti organici, anche attraverso l'organizzazione di idonei sistemi di gestione dei rifiuti, l'incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità e l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 35, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
h) prevedere che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità, che rispettano gli standard europei per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici, assicurando la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati, al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi;
i) riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui all', numero 10), della direttiva (UE) 2018/851, e all', numeri 3) e 4), della direttiva (UE) 2018/852, disciplinando anche la modalità di raccolta dei rifiuti dispersi nell'ambiente marino e lacuale e la gestione degli stessi dopo il loro trasporto a terra; disciplinare le attività di riutilizzo considerandole come attività non soggetta ad autorizzazione ambientale e definendo opportuni metodi di misurazione dei flussi;
l) riordinare l'elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo in attuazione delle disposizioni di cui all', numero 7), della direttiva (UE) 2018/851, provvedendo anche all'adeguamento al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e alla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014;
m) in considerazione delle numerose innovazioni al sistema di gestione dei rifiuti rese necessarie dal recepimento delle direttive dell'Unione europea, procedere a una razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli autorizzatori e quelli normativi;
2) rendere esplicito se si tratta di funzioni normative o non normative;
3) assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra l'ente titolare della funzione e gli enti territoriali titolari di funzioni connesse, con garanzia della certezza e della tempestività della decisione finale;
4) garantire chiarezza sul regime giuridico degli atti attuativi, evitando in particolare che sia prevista l'emanazione di atti dei quali non sia certa la vincolatività del contenuto o sia comunque incerta la misura della vincolatività;
5) con riferimento alle competenze dello Stato:
5.1) mantenere o comunque assegnare allo Stato le funzioni per le quali sussiste l'esigenza di un esercizio unitario di livello nazionale in ragione dell'inadeguatezza dei livelli di Governo territorialmente più circoscritti a raggiungere efficacemente gli obiettivi;
5.2) mantenere o comunque assegnare allo Stato le funzioni volte alla fissazione di standard, criteri minimi o criteri di calcolo che devono essere necessariamente uniformi in tutto il territorio nazionale, anche in riferimento ai sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti e alla raccolta differenziata dei rifiuti;
5.3) provvedere alla definizione di linee guida sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
5.4) istituire una funzione di pianificazione nazionale della gestione dei rifiuti, anche con efficacia conformativa della pianificazione regionale, con l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali devono essere considerate la conformazione del territorio e le caratteristiche socio-urbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti;
5.5) assegnare allo Stato la funzione di monitoraggio e di verifica dei contenuti dei piani regionali nonché della loro attuazione;
5.6) disciplinare il ruolo di supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del sistema nazionale a rete, con riferimento ai contenuti tecnici delle funzioni e alla loro adeguatezza rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge;
6) con riferimento alle competenze delle regioni:
6.1) configurare la programmazione e la pianificazione della gestione dei rifiuti, fatte salve eccezioni determinate, come specifica responsabilità regionale, che deve essere esercitata senza poteri di veto da parte degli enti territoriali minori, comunque nel rispetto del principio di leale collaborazione, in modo da assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello regionale;
6.2) prevedere idonei strumenti, anche sostitutivi, per garantire l'attuazione delle previsioni sul riparto in ambiti ottimali nonché sull'istituzione e sulla concreta operatività dei relativi enti di Governo, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 200, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
6.3) assegnare alle regioni la funzione di individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero, tenendo conto della pianificazione nazionale e di criteri ambientali oggettivi, tra i quali il dissesto idrogeologico, la saturazione del carico ambientale e l'assenza di adeguate infrastrutture d'accesso;
7) con riferimento alle competenze delle province e delle città metropolitane:
7.1) prevedere la possibilità che l'organizzazione del servizio sia affidata alla provincia o alla città metropolitana, se l'ambito ottimale è individuato con riferimento al suo territorio;
7.2) coordinare le previsioni adottate con quelle della legge 7 aprile 2014, n. 56, eventualmente specificando quali funzioni in materia di rifiuti devono essere considerate fondamentali;
8) con riferimento alle competenze dei comuni:
8.1) mantenere le sole funzioni dimensionalmente adeguate in base al riassetto del sistema di gestione dei rifiuti;
8.2) specificare, ove necessario, quali funzioni in materia di rifiuti devono essere considerate fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
9) con riferimento ai compiti di vigilanza e di controllo: prevedere adeguati poteri sostitutivi regionali e, ove occorra, provinciali, in caso di funzioni interconnesse, per garantire che l'inadempimento di una funzione da parte di un ente di minori dimensioni non pregiudichi il buon esito di funzioni assegnate all'ente di maggiori dimensioni; predeterminare, inoltre, alcuni casi in cui il mancato adempimento di compiti da parte delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e degli enti di Governo d'ambito determina la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, prevedendo altresì la possibilità di giovarsi di strutture amministrative per i relativi interventi sostitutivi e conferendo poteri adeguati allo scopo;
10) rispettare le competenze delle autonomie speciali, come risultano dai rispettivi statuti e dall'applicazione dell' della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
n) disciplinare la raccolta di particolari tipologie di rifiuti, come, a titolo esemplificativo, i rifiuti di costruzione e di demolizione, presso i rivenditori di prodotti merceologicamente simili ai prodotti che danno origine a tali rifiuti.
2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto riguarda il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, della salute. I medesimi decreti, limitatamente alle disposizioni del comma 1, lettera m), del presente articolo, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell' del citato decreto legislativo n. 281 del 1997.
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