Art. 5

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

In vigore dal 2 nov 2019
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere che per la domanda di ordinanza di sequestro conservativo fondata su un credito risultante da atto pubblico è competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato; b) prevedere che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano per l'acquisizione delle informazioni di cui all' del regolamento (UE) n. 655/2014; c) prevedere, agli effetti dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, la competenza del presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero quando la persona giuridica non ha la sede in Italia; d) prevedere che l'impugnazione di cui all' del regolamento (UE) n. 655/2014 avente ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale e che del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto; e) prevedere che per l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo si applica l'articolo 678 del codice di procedura civile; f) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo; g) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza; h) prevedere che il procedimento di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014 è disciplinato dall'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile; i) prevedere che, quanto al contributo unificato, si applicano: 1) gli importi stabiliti dall', commi 1, lettera b), e 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per i procedimenti previsti dagli del regolamento (UE) n. 655/2014; 2) gli importi stabiliti dall', comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dagli del regolamento (UE) n. 655/2014; 3) gli importi stabiliti dall', comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014; l) apportare alle disposizioni processuali civili e a quelle in materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e al raccordo dell'ordinamento interno ai fini della piena attuazione delle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 655/2014. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:legge:2019-10-04;117#art-5

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