Capo I

Art. 1

Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali - Procedura di infrazione n. 2018/2175

In vigore dal 26 mag 2019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali - Procedura di infrazione n. 2018/2175 1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1, la lettera n-septies) è sostituita dalla seguente: «n-septies) "legalmente stabilito": un cittadino dell'Unione europea è legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in detto Stato membro e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. È possibile essere legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente»; b) all': 1) al comma 1, lettera a), le parole: «Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per lo sport» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per le professioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6»; 2) al comma 1, lettera l-quater), la parola: «insegnante» è sostituita dalle seguenti: «insegnante di autoscuola»; 3) al comma 2-bis, le parole: «il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 4) al comma 3, lettera a), le parole: «Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per lo sport»; c) all'articolo 5-ter, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se del caso, l'autorità competente rilascia ogni certificato di supporto richiesto sulla base del presente decreto»; d) all'articolo 5-quinquies: 1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea» sono sostituite dalle seguenti: «dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5-ter, comma 3,»; 2) al comma 5, terzo periodo, le parole: «è ammessa per una volta sola» sono sostituite dalle seguenti: «può essere ripetuta una volta sola»; e) all', dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Le autorità competenti di cui all' prestano piena collaborazione ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti e, se richiesto, trasmettono a questi ultimi tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali»; f) all': 1) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui al medesimo comma 1 le autorità competenti di cui all' subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento: a) nei casi in cui si applica l', comma 1, lettere b) e c), l', comma 1, lettera d), limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l', comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per attività professionali esercitate da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, o l', comma 1, lettera g); b) nei casi in cui si applica l', comma 1, lettera a), limitatamente alle attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali; c) se è richiesto dal titolare di una qualifica professionale di cui all', comma 1, lettera a), nei casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell', comma 1, lettera c); d) se è richiesto dal titolare di qualifica professionale di cui all', comma 1, lettera b), nei casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell', comma 1, lettere d) o e)»; 2) il comma 4-bis è abrogato; 3) al comma 6, le parole: «L'applicazione del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «L'applicazione dei commi 1 e 4» e le parole: «dello Stato membro di provenienza» sono soppresse; g) all'articolo 32, comma 6: 1) dopo le parole: «anteriormente al 25 giugno 1991» sono inserite le seguenti: «e, per la Croazia, anteriormente all'8 ottobre 1991»; 2) le parole: «le autorità dello Stato membro sopra citato» sono sostituite dalle seguenti: «le autorità degli Stati membri sopra citati»; 3) le parole: «per detto Stato membro» sono sostituite dalle seguenti: «per detti Stati membri»; 4) le parole: «di tale Stato membro, nel territorio di questo,» sono sostituite dalle seguenti: «di tali Stati membri, nel territorio di questi,»; h) all'articolo 49, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. I diritti acquisiti in ostetricia non si applicano ai seguenti titoli ottenuti in Croazia anteriormente al 1° luglio 2013: visa medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere di livello superiore in area ostetrico-ginecologica), medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere in area ostetrico-ginecologica), visa medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere di livello superiore con diploma in ostetricia), medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere con diploma in ostetricia), ginekolosko-opstetricka primalja (ostetrica in area ostetrico-ginecologica) e primalja (ostetrica)».
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urn:nir:stato:legge:2019-05-03;37#art-1

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