Capo I
Art. 2
Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione - Procedura di infrazione n. 2018/2175
In vigore dal 26 mag 2019
1. All' della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».
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