Capo VIII

Art. 22

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 26 mag 2019
1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell', non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 maggio 2019 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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urn:nir:stato:legge:2019-05-03;37#art-22

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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 22 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo