Capo VIII
Art. 22
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 26 mag 2019
1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell', non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 maggio 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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