Art. 8
LEGGE 8 marzo 2019, n. 21
In vigore dal 29 dic 2021
1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione. (1)
2. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione presenta alle Camere una relazione sulle sue attività di indagine. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
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