Art. 7
LEGGE 8 marzo 2019, n. 21
In vigore dal 26 mar 2019
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite annuo massimo di 50.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
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