Art. 6

LEGGE 8 marzo 2019, n. 21

In vigore dal 26 mar 2019
1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione ai sensi del comma 6 dell'.
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LEGGE 8 marzo 2019, n. 21 (Art. 6 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto».) — Testo vigente | Portale Normativo