Capo IV

Art. 18

Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome

In vigore dal 15 feb 2018
Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome 1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dalla presente legge ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 gennaio 2018 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Lorenzin, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Orlando
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