Capo II

Art. 16

Disposizioni in materia di concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche

In vigore dal 15 feb 2018
Disposizioni in materia di concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche 1. Il punteggio massimo di cui all', comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall' della legge 8 marzo 1968, n. 221.
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