Capo II

Art. 14

Circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali

In vigore dal 15 feb 2018
1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero: «11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative».
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urn:nir:stato:legge:2018-01-11;3#art-14

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