Capo II
Art. 14
Circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali
In vigore dal 15 feb 2018
1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2018-01-11;3#art-14