Art. 8
LEGGE 20 novembre 2017, n. 167
In vigore dal 12 dic 2017
Modifiche alla disciplina delle restituzioni
dell'IVA non dovuta - Caso EU Pilot 9164/17/TAXU
1. Dopo l'articolo 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
«Art. 30-ter (Restituzione dell'imposta non dovuta). - 1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
2. Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.
3. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all', comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Agli oneri valutati di cui al comma 2 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Note all':
Per i riferimenti all', comma 5, del decreto-legge n. 282/2004, si veda nelle note all'articolo 7.
Per il testo dell'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196/2009, si veda nelle note all'art. 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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