Capo II
Art. 5
Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale - Caso EU Pilot 8184/15/JUST
In vigore dal 12 dic 2017
1. Al comma 3-bis dell' della legge 13 ottobre 1975, n. 654, dopo le parole: «si fondano in tutto o in parte sulla negazione» sono inserite le seguenti: «, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia».
2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'-duodecies è inserito il seguente:
«Art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all', comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall', comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell', comma 3».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2017-11-20;167#art-5