Capo V

Art. 13

Disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2015/262

In vigore dal 12 dic 2017
1. Il Ministero della salute organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata istituita ai sensi dell' del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. 2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure tecnico-operative per la gestione e il funzionamento dell'anagrafe degli equidi. 3. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo è abrogato il comma 15 dell' del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge l° agosto 2003, n. 200. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2018 le risorse di cui al capitolo 7762, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», pari a euro 43.404 annui, sono trasferite in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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