Art. 14
LEGGE 20 novembre 2017, n. 167
In vigore dal 12 dic 2017
Modifica all', comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di mare - Caso EU Pilot 8443/16/MOVE
1. Al comma 5 dell' del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purchè tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all':
Il testo dell', comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 (Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2015, n. 13, come modificato dalla presente legge, così recita:
"Art.12. Norme sanitarie
(Omissis).
5. Se il periodo di validità di un certificato medico scade durante il viaggio, il certificato medico continuerà ad essere valido fino al prossimo scalo dove un medico ivi autorizzato è disponibile, purchè tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2017-11-20;167#art-14