Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica Slovacca

Art. 3

Collaborazione nel settore dell'istruzione

In vigore dal 11 nov 2017
Collaborazione nel settore dell'istruzione Le Parti Contraenti individueranno forme concrete di cooperazione nel settore dell'istruzione, stimolando una migliore comprensione ed una più profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi. Detta cooperazione si realizzerà tramite: a) l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altra Parte contraente, anche mediante il rafforzamento di corsi, lettorati e cattedre presso le Università, gli Istituti di Istruzione Superiore e nelle Scuole Secondarie locali; b) la collaborazione per la formazione di docenti in aree di comune interesse; c) lo sviluppo degli scambi di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi; d) lo scambio di informazioni relative ai sistemi di istruzione dei due Paesi; e) la cooperazione nell'ambito delle metodologie e dei materiali didattici; f) lo scambio di assistenti di lingua italiana e di lingua slovacca presso le rispettive scuole secondarie superiori, in relazione alle disponibilità finanziarie ed alla diffusione dell'insegnamento delle rispettive lingue nei due Paesi; g) progetti di partenariato e di scambio tra Istituti Scolastici e tra insegnanti, specialmente attraverso la realizzazione di gemellaggi tra Istituti; h) lo sviluppo delle collaborazioni tra Istituzioni di Istruzione Superiore per la conservazione del patrimonio culturale e archeologico, ivi comprese quelle inerenti alle discipline musicali e coreutiche, artistiche e del design, anche al fine di realizzare progetti congiunti a sostegno della mobilità e della partecipazione a programmi europei di cooperazione; i) l'intensificazione dei progetti interuniversitari e degli accordi interuniversitari diretti, mediante lo scambio di docenti, ricercatori e studiosi e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse; j) il mutuo impegno a pervenire ad accordi per il reciproco riconoscimento di titoli di studio e di periodi di studio universitario e post-universitario comparabili, anche per il settore dell'alta formazione artistica e musicale, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti in materia dell'Unione Europea, fatti salvi i principi dell'autonomia universitaria e le norme nazionali relative all'esercizio delle professioni; k) la concessione di borse di studio a studenti universitari e post-universitari nonché a studenti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
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urn:nir:stato:legge:2017-10-17;164#art-atg-3-5

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Collaborazione nel settore dell'istruzione (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo