Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica Slovacca
Art. 3
60 / 93Collaborazione nel settore dell'istruzione
In vigore dal 11 nov 2017
Collaborazione nel settore dell'istruzione
Le Parti Contraenti individueranno forme concrete di cooperazione nel settore dell'istruzione, stimolando una migliore comprensione ed una più profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi. Detta cooperazione si realizzerà tramite:
a) l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altra Parte contraente, anche mediante il rafforzamento di corsi, lettorati e cattedre presso le Università, gli Istituti di Istruzione Superiore e nelle Scuole Secondarie locali;
b) la collaborazione per la formazione di docenti in aree di comune interesse;
c) lo sviluppo degli scambi di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;
d) lo scambio di informazioni relative ai sistemi di istruzione dei due Paesi;
e) la cooperazione nell'ambito delle metodologie e dei materiali didattici;
f) lo scambio di assistenti di lingua italiana e di lingua slovacca presso le rispettive scuole secondarie superiori, in relazione alle disponibilità finanziarie ed alla diffusione dell'insegnamento delle rispettive lingue nei due Paesi;
g) progetti di partenariato e di scambio tra Istituti Scolastici e tra insegnanti, specialmente attraverso la realizzazione di gemellaggi tra Istituti;
h) lo sviluppo delle collaborazioni tra Istituzioni di Istruzione Superiore per la conservazione del patrimonio culturale e archeologico, ivi comprese quelle inerenti alle discipline musicali e coreutiche, artistiche e del design, anche al fine di realizzare progetti congiunti a sostegno della mobilità e della partecipazione a programmi europei di cooperazione;
i) l'intensificazione dei progetti interuniversitari e degli accordi interuniversitari diretti, mediante lo scambio di docenti, ricercatori e studiosi e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse;
j) il mutuo impegno a pervenire ad accordi per il reciproco riconoscimento di titoli di studio e di periodi di studio universitario e post-universitario comparabili, anche per il settore dell'alta formazione artistica e musicale, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti in materia dell'Unione Europea, fatti salvi i principi dell'autonomia universitaria e le norme nazionali relative all'esercizio delle professioni;
k) la concessione di borse di studio a studenti universitari e post-universitari nonché a studenti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Storico versioni
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