Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica Slovacca

Art. 1

Disposizioni generali e obiettivi dell'Accordo

In vigore dal 11 nov 2017
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI CULTURA, ISTRUZIONE, SCIENZA E TECNOLOGIA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Slovacca, di seguito denominati le «Parti Contraenti», Animati da mutuo desiderio di rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Paesi nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia; Spinti dal desiderio di intensificare i legami d'amicizia tra i due Stati; Convinti che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e slovacco; Tenuto conto altresì dell'Accordo di Cooperazione Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca, firmato a Praga il 18 maggio 1971, e dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, firmato a Roma il 30 novembre 1990; Consapevoli, anche nell'ambito delle azioni comuni finalizzate alla salvaguardia dei diritti umani, dello sviluppo sempre più intenso dell'integrazione sia a livello europeo che regionale, con riferimento ai programmi dell'UNESCO, dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa, nonché dell'Iniziativa Centro Europea e di altri Organismi Internazionali e Regionali; Convinti che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati mediante intese tra Ministeri, Istituzioni culturali, d'istruzione e scientifiche, nonché tra Regioni ed Enti territoriali interni ai rispettivi Paesi; hanno convenuto quanto segue: Disposizioni generali e obiettivi dell'Accordo 1. Lo scopo del presente Accordo è di realizzare programmi ed attività comuni atti a rafforzare la collaborazione culturale e di istruzione, scientifica e tecnologica, ivi compreso il settore artistico e delle politiche giovanili e sportive. A tale scopo, le Parti Contraenti assicurano gli scambi di informazioni, di materiale e di esperti. 2. Le Parti Contraenti si impegnano altresì ad incoraggiare e favorire la partecipazione congiunta ai Programmi dell'UNESCO, dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa, nonché a quelli dell'Iniziativa Centro Europea e di altri Organismi Internazionali e Regionali. 3. Le Parti Contraenti favoriscono le relazioni dirette fra città e regioni dei due Paesi per l'attuazione di iniziative di comune interesse nei settori previsti dal presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2017-10-17;164#art-atg-1-5

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