Art. 6
LEGGE 26 ottobre 2016, n. 198
In vigore dal 15 nov 2016
Modifica alla legge 3 febbraio 1963, n. 69
1. All', quinto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, dopo le parole: «ciascuna regione» sono inserite le seguenti: «e provincia autonoma».
Note all':
- Si riporta il testo dell' della citata legge n. 69 del 1963, come modificato dalla presente legge:
". Ordine dei giornalisti.
È istituito l'Ordine dei giornalisti.
Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.
Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.
Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.
Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione e provincia autonoma o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.
Tanto gli ordini regionali e interregionali, quanto l'ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.".
Storico versioni
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