Art. 4
LEGGE 26 ottobre 2016, n. 198
In vigore dal 15 nov 2016
Proroga dei termini per l'equo compenso
1. Il comma 4 dell' della legge 31 dicembre 2012, n. 233, è sostituito dal seguente:
«4. La Commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3».
Note all':
- Si riporta il testo dell' della legge 31 dicembre 2012, n. 233 (Equo compenso nel settore giornalistico), come modificato dalla presente legge:
". Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico
1. È istituita, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è istituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria. Essa è composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese di cui all', comma 1;
f) un rappresentante dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive:
a) definisce l'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonchè in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
b) redige un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità sui mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Commissione provvede al costante aggiornamento dell'elenco stesso.
4. La Commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3.
5. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'istituzione e al funzionamento della Commissione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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