Art. 5

LEGGE 26 ottobre 2016, n. 198

In vigore dal 15 nov 2016
Esercizio della professione di giornalista 1. L'articolo 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente: «Art. 45. (Esercizio della professione). - 1. Nessuno può assumere il titolo nè esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave».
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