Art. 8

LEGGE 7 luglio 2016, n. 122

In vigore dal 23 lug 2016
Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo 1. L'autorità che ha formato l'atto pubblico è competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione europea. 2. In ogni caso in cui l'autorità che ha formato l'atto pubblico sia stata soppressa o sostituita, provvede l'autorità nominata in sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati.
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