Art. 3

LEGGE 7 luglio 2016, n. 122

In vigore dal 23 lug 2016
Attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE in materia di immissione in commercio dei dispositivi medici 1. All'allegato I, punto 7.4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, le parole: «costi/benefici» sono sostituite dalle seguenti: «rischi/benefici». 2. All'allegato 1, punto 10, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni, le parole: «costi/benefici» sono sostituite dalle seguenti: «rischi/benefici». Note all': - L'Allegato I del decreto legislativo n. 46/1997 (Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici.) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54, e l' Allegato I del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 (Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, dettano i requisiti essenziali richiesti per i dispositivi medici che incorporano come parte integrante sostanze la quali, se utilizzate separatamente, possono essere considerate medicinali.
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LEGGE 7 luglio 2016, n. 122 (Art. 3 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016.) — Testo vigente | Portale Normativo