Art. 4

LEGGE 7 luglio 2016, n. 122

In vigore dal 23 lug 2016
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele 1. All' del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche alla violazione delle disposizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014». Note all': Il testo dell' del decreto legislativo n. 186/2011 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006.) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2011, n. 266, è il seguente: « (Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 33 e 35 del regolamento in materia di etichettatura e imballaggio). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di etichettatura degli imballaggi previste dall'art. 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza imballaggi contenenti una sostanza o una miscela pericolosa che non ottemperano ovvero ottemperano in modo errato o parziale alle prescrizioni previste dall', paragrafi 1 e 2, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. 2-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche alla violazione delle disposizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014.». - Il testo dell' del regolamento (CE) della Commissione n. 1297/2014 (modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele) pubblicato nella G.U.U.E. 6 dicembre 2014, n. L 350, così recita: «. - Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato: 1) all', paragrafo 2, secondo comma, è aggiunta la frase seguente: «Se un detergente liquido per bucato destinato ai consumatori, quale definito all'art. 2, paragrafo 1-bis, del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), è contenuto in un imballaggio solubile monouso, si applicano i requisiti aggiuntivi di cui all'allegato II, punto 3.3. (*) Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1).»; 2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.».
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LEGGE 7 luglio 2016, n. 122 (Art. 4 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016.) — Testo vigente | Portale Normativo