Art. 5

Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace

In vigore dal 14 mag 2016
1. L'ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo. 2. Il presidente del tribunale provvede a formulare al presidente della corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. 3. Gli affari sono assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi del comma 2 e mediante il ricorso a procedure automatiche. 4. Il presidente del tribunale, nell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali.
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Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace (Art. 5 Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.) — Testo vigente | Portale Normativo