Art. 5
Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace
In vigore dal 14 mag 2016
1. L'ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo.
2. Il presidente del tribunale provvede a formulare al presidente della corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace.
3. Gli affari sono assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi del comma 2 e mediante il ricorso a procedure automatiche.
4. Il presidente del tribunale, nell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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