Art. 7

Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario

In vigore dal 14 mag 2016
1. I giudici di pace e i giudici onorari di tribunale partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali. 2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali. 3. Sono organizzati corsi di formazione decentrata con cadenza almeno semestrale specificamente dedicati ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura. 4. La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle suddette riunioni e iniziative di formazione è valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico.
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Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario (Art. 7 Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.) — Testo vigente | Portale Normativo