Art. 1

Contenuto della delega

In vigore dal 14 mag 2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Contenuto della delega 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all', uno o più decreti legislativi diretti a: a) prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario; b) prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica; c) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio; d) operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario; e) disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica; f) disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico; g) regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio; h) individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario; i) regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio; l) regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione; m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari; n) prevedere i criteri di liquidazione dell'indennità; o) operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale; p) ampliare, nel settore penale, la competenza dell'ufficio del giudice di pace, nonché ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità; q) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi; r) prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al presente comma; s) prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.
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urn:nir:stato:legge:2016-04-28;57#art-1

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Contenuto della delega (Art. 1 Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.) — Testo vigente | Portale Normativo