Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 5 mag 2016
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all' della presente legge, ad esclusione di quelle di cui all', lettera b), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri derivanti dal capitolo V dell'Accordo di cui all' si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo