Art. 26
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221
In vigore dal 2 feb 2016
Fertilizzanti correttivi
1. L'utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ed in particolare del gesso di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, come definiti all'allegato 3 del medesimo decreto legislativo n. 75 del 2010, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno di cui al codice di buona pratica agricola, adottato con decreto del Ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999, in attuazione dell' della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, e dell', comma 2, lettera c), della legge 22 febbraio 1994, n. 146. I correttivi di cui al primo periodo devono riportare in etichetta il titolo di azoto.
Note all':
Per i riferimenti del d.lgs. n. 75 del 2010, si veda nelle note all'.
Si riporta il testo dell' della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 (S.O.) del 4 marzo 1994:
". Tutela delle acque: criteri di delega. - 1.
L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, sarà informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) promuovere gli interventi necessari per proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative degli scarichi delle acque reflue urbane;
b) assicurare la realizzazione, la ristrutturazione ed il completamento di reti fognarie e degli impianti di depurazione per il convogliamento ed il trattamento delle acque reflue urbane;
c) individuare nel decreto di recepimento, sulla base dei criteri di cui all'allegato II della direttiva, un primo elenco di aree sensibili per le quali risultino già disponibili i dati per la caratterizzazione qualitativa, nonchè determinare i criteri di indirizzo per la successiva individuazione delle ulteriori aree sensibili da parte delle regioni e delle province autonome;
d) definire i criteri generali per l'ottimale programmazione degli interventi di disinquinamento dal punto di vista del rapporto tra costi e benefici;
e) prevedere che le regioni e le province autonome promuovano per le finalità di cui alle lettere a) e b) una programmazione su base pluriennale di interventi corredata da relativi costi di investimento e di esercizio, da finanziare attraverso l'adeguamento, previsto dagli della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , e nelle forme di gestione previste dall' della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e dal citato della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione.
2. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, sarà informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) individuare le acque inquinate dai nitrati per una prima definizione di zone vulnerabili, sulla base dei dati disponibili derivanti dai piani di campionamento, relativi alle predette zone, effettuati in esecuzione della legislazione vigente; predisporre ed effettuare ulteriori piani di campionamento atti a consentire una delimitazione più puntuale delle zone vulnerabili;
b) predisporre e realizzare, per le zone vulnerabili, programmi di azione da parte delle regioni e delle province autonome sulla base dei criteri stabiliti dai Ministri competenti;
c) predisporre da parte delle regioni e delle province autonome, sulla base di criteri generali fissati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, in relazione alle caratteristiche del territorio, ed al rapporto tra numero dei capi e superficie disponibile, codici di buona pratica agricola che consentano lo spandimento delle deiezioni zootecniche e la fertilizzazione senza la necessità di preventive autorizzazioni o di comunicazioni di attività;
d) predisporre programmi di formazione e di informazione per gli agricoltori, a valere sulle risorse comunitarie concernenti la formazione agricola;
e) predisporre programmi periodici di verifica dell'efficacia dei programmi di azione attuati nelle zone vulnerabili;
f) coordinare le azioni di risanamento svolte ai sensi della direttiva con quelle da adottare in conformità con la direttiva del Consiglio 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-12-28;221#art-26