Art. 22

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221

In vigore dal 2 feb 2016
Modifica all' del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di diritti edificatori 1. All' del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, dopo le parole: «le servitù,» sono inserite le seguenti: «i diritti edificatori di cui all'articolo 2643, numero 2-bis), del codice civile,». Note all': Si riporta il testo dell', del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, come modificato dalla presente legge: ". - Nel libro fondiario possono essere intavolati o prenotati, in quanto si riferiscono a beni immobili, solamente il diritto di proprietà, le servitù, i diritti edificatori di cui all'art. 2643, numero 2-bis), del codice civile, il diritto di usufrutto, salvo quello previsto al successivo , lettera a), i diritti di uso, di abitazione, di enfiteusi, di superficie, di ipoteca, i privilegi, per i quali leggi speciali richiedano l'iscrizione nei registri immobiliari, e gli oneri reali."
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