Art. 24
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221
In vigore dal 2 feb 2016
Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato 1, tabella 1.A, punto 4, dopo le parole: «produzione di mobili e relativi componenti» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente al legno non trattato»;
b) all'allegato 2:
1) al punto 6.2 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di quelli identificati con i codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsto dal presente decreto»;
2) alla tabella 6.A sono soppresse le voci: «17 02 01 - Legno» e «19 12 07 - Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-12-28;221#art-24