AccordoCapo 22

Art. 426

In vigore dal 24 ott 2015
Le Parti sviluppano la cooperazione nel settore della sanità pubblica, allo scopo di innalzare il livello della salute pubblica, della sicurezza e della protezione della salute umana quale presupposto dello sviluppo sostenibile e della crescita economica.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-426

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Art. 426 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo