AccordoCapo 22

Art. 426

In vigore dal 24 ott 2015
Le Parti sviluppano la cooperazione nel settore della sanità pubblica, allo scopo di innalzare il livello della salute pubblica, della sicurezza e della protezione della salute umana quale presupposto dello sviluppo sostenibile e della crescita economica.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-426

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