Art. 426
AccordoCapo 22

Art. 426

444 / 488
In vigore dal 24 ott 2015
Le Parti sviluppano la cooperazione nel settore della sanità pubblica, allo scopo di innalzare il livello della salute pubblica, della sicurezza e della protezione della salute umana quale presupposto dello sviluppo sostenibile e della crescita economica.
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