Accordo›Capo 22
Art. 426
444 / 488In vigore dal 24 ott 2015
Le Parti sviluppano la cooperazione nel settore della sanità pubblica, allo scopo di innalzare il livello della salute pubblica, della sicurezza e della protezione della salute umana quale presupposto dello sviluppo sostenibile e della crescita economica.
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